Società a ristretta base partecipativa: nuove regole.

SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA: NUOVE REGOLE SUGLI UTILI PRESUNTI AI SOCI.

Cambiano le regole sugli accertamenti fiscali nei confronti delle società a ristretta base partecipativa e dei relativi soci.

Con l’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026 il legislatore ha disciplinato espressamente, per la prima volta, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.

Si tratta di una novità significativa, perché una presunzione fino ad oggi elaborata prevalentemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione viene ora recepita dalla legge, ma al tempo stesso circoscritta entro presupposti più precisi.

Cosa accadeva fino ad oggi?

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nelle società caratterizzate da una compagine sociale ristretta il maggior reddito accertato nei confronti della società poteva essere presuntivamente considerato distribuito ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Alla base di tale impostazione vi era l’idea che, nelle società con pochi soci e caratterizzate da rapporti particolarmente stretti tra i partecipanti, questi ultimi fossero normalmente a conoscenza delle vicende societarie e, quindi, anche dell’esistenza di eventuali utili non contabilizzati.

La presunzione poteva operare anche nei confronti del socio privo di funzioni amministrative o gestorie, salvo la possibilità di fornire la prova contraria.

La novità introdotta dall’art. 23.

Il nuovo art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene proprio su questo meccanismo.

La norma stabilisce che, in presenza di una società di capitali a ristretta base partecipativa, la distribuzione degli utili ai soci può essere presunta, salvo prova contraria, esclusivamente quando venga accertata l’esistenza di:

  • componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
  • componenti negativi che abbiano concorso alla formazione del reddito ma risultino indeducibili perché inesistenti.

Il legislatore richiede inoltre che tali elementi siano accertati sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva.

Non ogni maggior reddito può quindi essere imputato ai soci

È questo uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina.

Non qualsiasi rettifica effettuata nei confronti della società potrà automaticamente tradursi in un accertamento nei confronti dei soci.

Occorrerà verificare la natura del maggior reddito contestato e, soprattutto, se dalla rettifica sia effettivamente derivata una disponibilità extracontabile suscettibile di essere distribuita.

La presunzione potrà quindi trovare applicazione, ad esempio, in presenza di ricavi conseguiti ma non contabilizzati e non dichiarati oppure in caso di costi relativi ad operazioni inesistenti.

Diverso è il caso di costi realmente sostenuti ma ritenuti fiscalmente indeducibili, di rettifiche derivanti da questioni di competenza, di ammortamenti o di mere valutazioni fiscali.

In queste ipotesi il maggior reddito fiscale non comporta necessariamente la formazione di somme occulte concretamente distribuibili ai soci.

Un limite importante all’attività di accertamento.

La nuova disposizione assume particolare rilevanza sul piano difensivo.

In presenza di un accertamento notificato al socio non sarà più sufficiente verificare soltanto se la società possa essere qualificata come società a ristretta base partecipativa.

Sarà necessario esaminare anche:

  • la natura della rettifica effettuata nei confronti della società;

  • l’effettiva esistenza di utili extracontabili;

  • la riconducibilità della contestazione alle ipotesi previste dall’art. 23;

  • la consistenza degli elementi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria;

  • l’effettiva possibilità che le somme siano state distribuite ai soci.

L’accertamento nei confronti del socio non può, quindi, essere considerato una conseguenza automatica del maggior reddito contestato alla società.

La prova contraria del socio

Resta ferma la possibilità per il contribuente di superare la presunzione.

Il socio potrà dimostrare, sulla base delle circostanze del caso concreto, che gli utili non sono stati distribuiti ma sono stati, ad esempio, accantonati, reinvestiti o comunque destinati in modo incompatibile con una distribuzione pro quota.

La prova contraria assume quindi un ruolo centrale nella difesa del contribuente e dovrà essere valutata alla luce della struttura della società, dei rapporti tra i soci e della documentazione contabile e finanziaria disponibile.

Come vengono tassati gli utili presunti?

L’art. 23 interviene anche sul trattamento fiscale degli utili presuntivamente distribuiti.

La norma stabilisce che tali somme devono essere tassate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR per i dividendi, richiamando gli artt. 47, 59 e 89.

La disciplina dovrà quindi essere applicata tenendo conto della natura del socio e del relativo regime fiscale.

Perché la nuova disciplina è rilevante?

La riforma non elimina la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.

La rende, però, meno automatica.

L’Amministrazione finanziaria dovrà verificare la presenza degli specifici presupposti previsti dalla legge e non potrà far discendere l’imputazione degli utili al socio da qualsiasi rettifica del reddito societario.

Per società e soci diventa quindi fondamentale esaminare congiuntamente l’accertamento notificato alla società e quello eventualmente emesso nei confronti dei partecipanti.

La natura della contestazione, l’effettiva formazione di utili extracontabili e la prova della loro eventuale distribuzione rappresentano oggi elementi decisivi per valutare la legittimità della pretesa fiscale.

Conclusioni.

L’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026 segna un cambiamento importante nella disciplina degli accertamenti relativi alle società a ristretta base partecipativa.

La presunzione di distribuzione degli utili rimane, ma può essere applicata soltanto in presenza delle condizioni individuate dalla legge.

In caso di accertamento è quindi opportuno verificare attentamente sia la posizione della società sia quella dei singoli soci, ricostruendo la natura delle rettifiche contestate e l’effettiva destinazione delle somme.

Lo Studio Legale Tributario Virzì assiste società e soci nella valutazione degli accertamenti fiscali relativi alle società a ristretta base partecipativa, nella predisposizione delle difese e nella gestione del contenzioso tributario.

Avvocato Rosy Virzì

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