IRAP e ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI:
la sentenza n. 153/2026
apre alla possibilità di chiedere il rimborso.
Corte costituzionale: l’IRAP non è dovuta se l’attività professionale resta personale e autonoma.
Verifica dei versamenti dal 2022 e
tutela del diritto al rimborso entro 48 mesi.
La sentenza n. 153 del 24 luglio 2026 della Corte costituzionale apre uno scenario di particolare interesse per i professionisti che esercitano la propria attività in forma associata.
La Consulta ha infatti chiarito che la semplice costituzione di un’associazione professionale non comporta automaticamente l’assoggettamento ad IRAP. Ciò che assume rilievo è il modo in cui l’attività professionale viene concretamente esercitata.
La forma associata non basta per applicare l’IRAP.
Secondo la Corte costituzionale, l’associazione professionale può essere assimilata ad una società semplice soltanto quando l’attività sia effettivamente svolta in comune dai professionisti che ne fanno parte.
Se, invece, le prestazioni restano personali, autonomamente svolte e direttamente riferibili ai singoli professionisti, la veste associativa non è di per sé sufficiente a determinare l’assoggettamento al tributo.
La Corte individua nella cosiddetta “spersonalizzazione” dell’attività il criterio decisivo per stabilire se l’IRAP sia dovuta. Il tributo trova applicazione quando l’attività professionale diviene effettivamente riferibile alla struttura collettiva.
Diversamente, se l’associazione assolve prevalentemente una funzione organizzativa o economica interna, ad esempio attraverso la condivisione di personale, beni strumentali, costi o proventi, mentre la prestazione professionale resta riconducibile ai singoli associati, viene meno il presupposto che giustifica l’assimilazione dell’associazione ad un soggetto collettivo autonomamente assoggettato ad IRAP.
Un principio che interessa le professioni esercitate in forma associata.
La controversia esaminata dalla Corte riguardava una associazione notarile, ma i principi affermati dalla Consulta assumono una portata più ampia e possono interessare, più in generale, le professioni esercitate attraverso strutture associative.
La stessa sentenza evidenzia come, anche al di fuori dell’ambito notarile, possano esistere associazioni professionali nelle quali l’attività continua ad essere personalmente riferibile ai singoli associati, pur in presenza di una struttura comune destinata a supportarne l’esercizio.
La verifica deve quindi essere effettuata caso per caso, tenendo conto sia delle modalità concrete di svolgimento degli incarichi sia della disciplina che regola la specifica professione. Alcune attività professionali, infatti, sono per loro natura strettamente connesse alla prestazione personale del singolo professionista.
La presenza di un’organizzazione comune, pertanto, non è sufficiente, da sola, a dimostrare che la professione venga esercitata dalla struttura associativa anziché dai suoi componenti.
Possibile esclusione anche solo per una parte dell’attività.
La pronuncia assume rilievo anche nelle situazioni in cui, all’interno della medesima associazione, convivano attività svolte personalmente dai singoli professionisti e attività effettivamente esercitate in forma associata.
Secondo la Corte, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati può restare estraneo all’IRAP, purché sia adeguatamente separato rispetto a quello prodotto dalle attività svolte attraverso l’organizzazione dell’associazione professionale.
Si tratta di un principio particolarmente significativo per quelle realtà professionali nelle quali la struttura comune svolge funzioni amministrative, organizzative o di condivisione dei costi, mentre gli incarichi e le relative prestazioni continuano ad essere riconducibili personalmente ai singoli associati.
La possibilità di recuperare l’IRAP già versata.
Le conseguenze della sentenza non riguardano soltanto i versamenti futuri.
Le associazioni professionali che abbiano versato l’IRAP dal 2022 possono infatti valutare la possibilità di richiedere la restituzione delle somme corrisposte qualora, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’attività professionale debba essere considerata personalmente riferibile ai singoli associati.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 48 mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, richiamato in materia di IRAP dall’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997.
Non si tratta, tuttavia, di un rimborso automatico.
La posizione di ciascuna associazione deve essere esaminata sulla base delle concrete modalità di esercizio della professione, verificando la riferibilità degli incarichi e delle prestazioni ai singoli professionisti, il rapporto con la clientela e la funzione effettivamente svolta dalla struttura associativa.
La tutela del diritto al rimborso.
La sentenza n. 153/2026 rende particolarmente opportuno un controllo immediato della posizione fiscale delle associazioni professionali.
I professionisti che abbiano esercitato la propria attività in forma associata e abbiano versato IRAP a partire dal periodo d’imposta 2022 dovrebbero verificare sin d’ora se, alla luce delle modalità concrete di svolgimento della professione, tali versamenti fossero effettivamente dovuti.
La verifica assume particolare urgenza per i versamenti più risalenti. Il termine di 48 mesi previsto per la richiesta di restituzione decorre infatti dai singoli pagamenti e il suo progressivo decorso può determinare la perdita del diritto al rimborso.
Per le associazioni professionali che mantengano una forte connotazione personale nell’esercizio dell’attività, è quindi opportuno ricostruire tempestivamente i versamenti IRAP effettuati dal 2022 e valutare la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di rimborso.
Ove tali presupposti ricorrano, la tempestiva proposizione dell’istanza consente di tutelare il diritto alla restituzione delle somme versate prima che il decorso del termine di 48 mesi ne renda impossibile il recupero.